LFI
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
LFI

Libera Fratellanza Italica
 
IndiceIndice  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  Accedi  

 

 Statuto LFI

Andare in basso 
AutoreMessaggio
Claudis..




Numero di messaggi : 131
Età : 35
Data d'iscrizione : 15.12.07

Statuto LFI Empty
MessaggioTitolo: Statuto LFI   Statuto LFI EmptyGio Mar 27, 2008 1:06 pm

Citazione :
STATUTO della Libera Fratellanza Italica

Citazione :
Articolo 1
La “Libera Fratellanza Italica” è un gruppo di amici ancor prima che Partito politico, composto da donne e da uomini leali e corretti, su base paritaria, riformista e democratica, aperto a tutte le sensibilità politiche d’ispirazione riformatrice-liberale e alla collaborazione costruttiva con gli altri partiti per il bene dell’Italia.
Fondamento del Partito è l’ideale di democrazia in tutti i suoi aspetti.
La “Libera Fratellanza Italica” si dichiara lontana da ogni ideale e pensiero di partiti politici del mondo reale.

Capitolo I
Fini e principi


Articolo 2
L'ottica in cui il Partito opera è quella di un sistema democratico in Italia, nei suoi ducati e nelle sue città, allo scopo di garantire una sempre maggior crescita sociale, culturale ed economica del Paese.

Articolo 3
La “Libera Fratellanza Italica” promuove l’indipendenza dell’Italia, così da favorire lo sviluppo di relazioni con le altre nazioni del mondo civile su un piano di parità.

Articolo 4
La “Libera Fratellanza Italica” incentiva e persegue la collaborazione tra i vari ducati italiani per favorire lo sviluppo globale e la crescita italiana.

Articolo 5
Il Partito s’impegna ad offrire pari opportunità a tutte le persone, quale che sia il loro livello, valorizzando le identità di ciascun individuo e premiandone le capacità ed i meriti. Promuove politiche per il superamento delle disuguaglianze presenti nella società e politiche pubbliche sostenibili dal punto di vista sociale ed economico.

Articolo 6
Le iscritte e gli iscritti al Partito condividono i valori della libertà e dell’uguaglianza, dell’equità e della giustizia, del lavoro, della solidarietà sociale, della pace. Operano per affermare tutti i diritti di cittadinanza promuovendo uno sviluppo umano sostenibile e una società pluralista.

Articolo 7
L’amicizia, la lealtà, la responsabilità, la competenza, sono i principi fondamentali del comportamento degli eletti del Partito all’interno delle istituzioni e nei rapporti con i cittadini.

Capitolo II
Membri del Partito


Articolo 8
1. Tutti i membri del Partito sono uguali, tutti godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri.
2. Possono diventare Membri del Partito tutti coloro che accettano e condividono i fini e i principi dello Statuto e che, a giudizio del Partito, operino in conformità ad essi.
3. L’ammissione di una persona che soddisfi tali condizioni quale Membro del Partito è effettuata tramite decisione del Segretario Generale con le modalità del Titolo II.

Titolo I
Diritti-Doveri


Articolo 9
Ogni membro ha diritto a concorrere in egual modo allo svolgimento dell’attività del Partito che si basa su un sistema democratico.

Articolo 10
Tutti gli iscritti hanno ugual diritto di candidarsi alle cariche del Partito che saranno tutte necessariamente decise per votazione se previste come elettive.

Articolo 11
Tutti i membri hanno diritto ad esser trattati in modo paritario, veder valutate le proprie idee ed iniziative ed esser rispettati dagli altri membri del Partito

Articolo 12
Ogni membro ha il dovere di seguire le disposizione dello Statuto e le direttive del Segretario Generale.

Articolo 13
Tutti i membri del Partito sono tenuti a comportarsi lealmente e correttamente nei confronti degli altri iscritti, in primo luogo, e nei confronti di tutti i cittadini dei Regni.

Articolo 14
I membri del Partito sono tenuti ad agire nel rispetto dei fini e principi della Libera Fratellanza Italica, impegnarsi e lavorare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e appoggiare i vari candidati presentati alle elezioni.

Articolo 15
I membri del Partito sono tenuti a seguire le direttive del Segretario Generale in merito al loro comportamento.

Articolo 16
Ogni Membro del Partito è tenuto al massimo riserbo riguardo alle informazioni contenute nel forum del Partito.

Articolo 17
Ogni violazione dei doveri del Partito saranno valutati ed eventualmente sanzionati dal Comitato Centrale secondo il suo regolamento.

Titolo II
Ammissione al Partito


Articolo 18
I candidati membri del Partito devono motivare le ragioni per cui intendono entrare in LFI rispondendo al Segretario di Sezione della città in cui risiedono a tre domande riguardo ai loro ideali e le loro intenzioni

Articolo 19
Il Segretario Generale insieme al Segretario di Sezione le risposte e decide se concedere il periodo di prova di 7 giorni e decidono dell’assegnazione del tutor.

Articolo 20
Nel periodo di prova viene valutato l’impegno ed il comportamento all’interno e all’esterno del forum mentre nello stesso tempo i fiduciari compiono le ricerche sul candidato.

Articolo 21
Al termine del periodo di prova il tutor e i fiduciari comunicano al Segretario Generale l’esito dello stesso con un giudizio chiaro e dettagliato.
Il Segretario Generale decide dell’esito positivo o meno della prova chiedendo il parere del Comitato Centrale in caso di dubbio.

Articolo 22
1. Sono vietate ammissioni di prova del 7 giorni precedenti le elezioni ducali.
2. Chiunque sia a conoscenza di una causa o una ragione di impedimento all’ammissione di un nuovo membro deve comunicarla al più presto al Comitato Centrale.

Capitolo III
Organi


Articolo 23
Sono istituiti quali organi principali del Partito l'Assemblea, il Segretariato Generale, il Comitato Centrale, i Fiduciari, i Commissari di Sezione e i Segretariati di Sezione, tanti quante sono le città in cui il Partito opera.

Articolo 24
Tutti gli organi principali potranno istituire, in conformità al presente Statuto e alle proprie aree di competenza, quegli organi sussidiari che si rivelassero necessari previa approvazione del Comitato Centrale.

Capitolo IV
Assemblea


Articolo 25
L’Assemblea si compone di tutti i Membri del Partito, i quali all’interno di essa dispongono tutti di un voto.

Articolo 26
1. L’Assemblea è un organo che si riunisce ordinariamente per l’elezione del Segretario Generale. Questa avviene necessariamente tramite una poll in cui venga raggiunto il consenso della maggioranza semplice dei presenti e votanti.
2. L’elezione del Segretario Generale avviene alla scadenza del suo mandato bimensile, in caso di sue dimissioni o di suo allontanamento.
3. La poll rimane aperta per 4 giorni.
4. Nel caso in cui vi siano più di due candidati a Segretario Generale e nessuno riesca a raggiungere la maggioranza dei consensi si procederà a ballottaggio con poll di 3 giorni

Articolo 27
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria in queste occasioni:
1. Su proposta del Segretario Generale: per sottoporre un quesito alla valutazione dell’Assemblea stessa, per richiedere conferma nell’adozione di una linea programmatica, per votare i membri elettivi del Comitato Centrale, per proporre una modifica al presente Statuto.
2. Su proposta del 10% dei Membri del Partito: per proporre un voto di sfiducia nei confronti del Segretario Generale previa motivazione, per proporre un voto di sfiducia nei confronti del vice-Segretario o dei responsabili di Commissione previa motivazione, per proporre una modifica al presente Statuto, per sottoporre un quesito alla valutazione dell’Assemblea stessa, per richiedere conferma nell’adozione di una linea programmatica.
3. Le decisioni dell’Assemblea hanno carattere vincolante per tutti i Membri del Partito, anche se rivestono cariche di Partito.

Articolo 28
Viene istituita la figura di Presidente dell’Assemblea, i cui compiti prevedono: vigilare sul corretto funzionamento dell’Assemblea e sulla regolarità dello svolgimento delle votazioni interne al Partito, comunicare a tutti i Membri del Partito l’apertura delle riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea specificando le motivazioni per cui questa è convocata, raccogliere le adesioni del 10% dei Membri del Partito che vogliono indire un’Assemblea straordinaria, raccogliere le richieste del Segretario Generale e dei Segretari di Sezione per la convocazione dell’Assemblea.
1. Il Presidente dell’Assemblea svolge inoltre la funzione di moderatore all’interno del forum privato della “Libera Fratellanza Italica”.
2. Il Presidente dell’Assemblea rimane in carica per il mandato del Segretario Generale. In caso di dimissioni del Presidente o di suo allontanamento ne verrà eletto uno nuovo ma con mandato comunque vincolato a quello del Segretario Generale.
3. Il Presidente dell’Assemblea deve essere un Membro del Partito e non può ricoprire altre cariche all’interno del Partito stesso.
4. L’elezione del Presidente avviene contemporaneamente a quello del Segretario Generale e con le stesse modalità dell’articolo 26.

Articolo 29
La durata delle poll di votazione possono variare da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 5 per consentire a tutti di votare e allo stesso tempo consentire decisione rapide.

Articolo 30
Le votazione riguardanti modifiche allo statuto e sfiducia alle cariche del Partito necessitano della maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.
Torna in alto Andare in basso
Claudis..




Numero di messaggi : 131
Età : 35
Data d'iscrizione : 15.12.07

Statuto LFI Empty
MessaggioTitolo: Re: Statuto LFI   Statuto LFI EmptyGio Mar 27, 2008 1:06 pm

Citazione :
Capitolo V
Segretario Generale


Articolo 31
Il Segretario Generale viene eletto dall’Assemblea per due mesi in base all’articolo 26 e non può superare i due mandati. L’elezione è rinviata se cade nei 7 giorni precedenti le ducali.
Esso deve essere un Membro del Partito e non può ricoprire altre cariche all’interno del Partito stesso, a meno che non sia l'unico appartenente ad una città che altrimenti non avrebbe un segretario di Sezione.

Articolo 32
Il Segretario Generale è il più alto rappresentante del Partito sia all’interno di esso, sia nei rapporti con le istituzioni, con le altre forze politiche e con la popolazione.
Compito principale del Segretario Generale è quello di decidere la linea politica del Partito e dei suoi membri e il suo programma d’azione, avvalendosi in questo della consulenza delle Commissioni e del contributo dei Membri del Partito.
Il Segretario Generale è capogruppo del forum privato della “Libera Fratellanza Italica”.
Il Segretario Generale è il responsabile del Partito per il periodo in cui rimane in carica, e può essere sfiduciato solamente tramite il voto dell’Assemblea.

Articolo 33
Le principali funzioni del Segretario Generale sono:
1. Decidere la linea politica generale del Partito, in collaborazione con le Commissioni e i Membri del Partito.
2. Operare in modo tale da portare a compimento il programma prefissato.
3. Per la realizzazione dei commi 1 e 2, nominare i responsabili delle Commissioni e i due Vice-Segretario.
4. Gestire i rapporti con le istituzioni e le altre forze politiche.
5. Coordinare l’azione dei candidati per le elezioni del Ducato e, inoltre, collaborare con i Segretari di Sezione e i candidati sindaci per le elezioni comunali.
6. Approvare le candidature alle elezioni comunali.
7. Porre all’attenzione dell’Assemblea e dei Membri del Partito le questioni da cui dipende la vita politica del Partito e del Ducato.
8. Decidere l’ingresso di un nuovo Membro secondo il Capitolo II Titolo II
9. Il Segretario Generale può assumere le funzioni di Segretario di Sezione ad interim, ove questo manchi o non sia in grado di operare.
10. Nominare i Segretari di Sezione, i responsabili di Commissione e i fiduciari alla sua elezione.

Articolo 34
Il Segretario Generale nomina i suoi due vice che svolgono le sue funzioni in caso di suo impedimento.

Capitolo VI
Le Commissioni


Articolo 35
1. Le Commissioni hanno il compito di alimentare il dibattito interno al Partito nelle materie di loro competenza e di contribuire alla formazione del programma d’azione e della linea politica del Partito.
2. Alle Commissioni può parteciparvi qualsiasi Membro del Partito che ritenga di poter far valere le proprie conoscenze, le proprie capacità e le proprie attitudini nella materia e nell’argomento trattato all’interno della Commissione stessa.
3. Il Segretario Generale nomina i responsabili delle Commissioni quali suoi collaboratori.
4. I responsabili delle Commissioni operano sia per alimentare il dibattito nelle materie di competenza sia per redigere le relazioni finali, nelle quali viene ripresa la posizione generale espressa dai Membri del Partito all’interno della Commissione.
5. I responsabili delle Commissioni possono essere sfiduciati dall’Assemblea.
6. La decisione finale sulle questioni di qualsiasi materia spetta al Segretario Generale e al Segretario di Commissione. In caso di non accordo, si procederà alla convocazione dell’assemblea.

Articolo 36
Vengono istituite le seguenti commissioni:
1. Commissione Giurisprudenziale.
2. Commissione per l’Economia ed il Lavoro.
3. Commissione Sicurezza.
4. Commissione per la Propaganda e la Grafica.
5. Commissione per le Pubbliche Relazioni

Articolo 37
Il Segretario Generale può creare altre commissioni provvisorie in caso di necessità con il consenso del Comitato Centrale.

Capitolo VI
Segretariati di Sezione


Articolo 38
I Segretariati di Sezione sono tanti quante le città in cui il Partito opera. Essi sono composti dal Segretario di Sezione e dai suoi collaboratori.

Articolo 39
1. Il Segretario di Sezione viene nominato dal Segretario Generale al momento della sua elezione.
2. Il Segretario di Sezione rimane in carica per la durata del mandato del Segretario Generale.
3. I Segretari di Sezione devono essere Membri del Partito e risiedere nella città di competenza.

Articolo 40
Il Segretario di Sezione è il rappresentante del Partito nella città in cui la Sezione ha competenza. La sue funzioni principali comprendono:
1. Coordinare i Membri del Partito appartenenti alla Sezione.
2. Gestire i rapporti tra il sindaco della propria città e il Partito.
3. Coordinare l’azione per le elezioni comunali nella città di appartenenza, in collaborazione con il Segretario Generale e i Membri del Partito appartenenti alla Sezione.
4. Tenere al corrente il Segretario Generale della situazione politica della città e consigliarlo sul candidato LFI da presentare alle elezioni.
5. Assieme ai suoi collaboratori e ai Membri del Partito, propagandare le idee della “Libera Fratellanza Italica” tra la popolazione della città di appartenenza.
6. Proporre al Segretario Generale l’ammissione di un proprio concittadino al Partito secondo il Capitolo II Titolo II

Capitolo VII
Il Comitato Centrale


Articolo 41
E' istituito il Comitato Centrale, costituito da 7 persone di cui 5 elette tramite poll e due di diritto: il Segretario Generale ed il Presidente dell’assemblea; le elezioni avvengono in seguito alla nomina del Segretario Generale.
Dirige i lavori il Segretario Generale, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
Il Comitato Centrale discute i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti di un membro che non rispetta le finalità, i principi le direttive o i doveri del Partito elencati nel Capitolo I e II.
I provvedimenti possono essere: sanzioni, sospensioni, ed espulsione dal Partito con completa discrezionalità del Comitato.
La richiesta di discussione di provvedimento può arrivare da qualunque membro del Partito.
Il Comitato Centrale controlla che tutte le decisioni ed elezioni previste a votazione democratica vengano effettivamente svolte.
Il Comitato Centrale è chiamato inoltre a valutare in tutti i casi previsti nello Statuto.

Capitolo VIII
I Fiduciari


Articolo 42
I Fiduciari vengono nominati dal Segretario Generale al momento della sua elezione nel numero di due.
Compito dei Fiduciari è informarsi riguardo ai membri in prova e fornire un parere chiaro e dettagliato al Segretario Generale al termine dei 7 giorni di prova.

Capitolo IX
Candidature alle elezioni


Articolo 43
Tutti i Membri del Partito possono proporsi alle elezioni del Ducato e alle elezioni comunali nella città in cui risiedono.

Articolo 44
1. Per le elezioni del Ducato, tutti i Membri del Partito che lo desiderano possono candidarsi.
Nel caso in cui siano più di 12 i Membri del Partito che si vogliono candidare, la decisione spetta al Segretario Generale.
2. La disposizione dei candidati nella lista per le elezioni del Ducato è prerogativa del Segretario Generale.
3. Il Segretario Generale deve informare tutti i Membri del Partito della composizione della lista per le elezioni del Ducato.

Articolo 45
Per le elezioni comunali, la decisione sul candidato spetta alla Sezione competente per la città con la approvazione vincolante del Segretario Generale.

Articolo 46
Tutti i Membri del Partito sono tenuti a sostenere i candidati alle elezioni e a collaborare alla propaganda seguendo le direttive del Segretario Generale e del Segretario di Sezione.
Torna in alto Andare in basso
 
Statuto LFI
Torna in alto 
Pagina 1 di 1

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
LFI :: Sezione Pubblica :: Documenti-
Vai verso: